Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 214 del 15 settembre 2026 è stato pubblicato il comunicato relativo al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 settembre 2026, adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il decreto istituisce il modulo TFR3, destinato ai lavoratori dipendenti del settore privato assunti con decorrenza successiva al 30 giugno 2026. Il testo è pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro.
Da dove nasce il moduloLa legge 30 dicembre 2025, n. 199 ha modificato l’articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, che regola la destinazione del trattamento di fine rapporto maturando. Le modifiche introducono l’adesione automatica alla previdenza complementare, stabiliscono come si individua la forma pensionistica di destinazione, riconoscono al lavoratore la facoltà di rinunciare o di indicare una diversa forma pensionistica entro sessanta giorni dall’assunzione, disciplinano gli obblighi di comunicazione e la decorrenza dei versamenti, rafforzano gli obblighi informativi del datore di lavoro e regolano la posizione dei lavoratori che non sono di prima assunzione.
L’articolo 1, comma 205, della stessa legge stabilisce che per i lavoratori di prima assunzione con decorrenza successiva al 30 giugno 2026 queste regole si applicano dal 1º luglio 2026. Il modulo TFR3 serve proprio a dare attuazione a questa disciplina: i moduli precedenti, TFR1 e TFR2, restano legati al decreto ministeriale 30 gennaio 2007 e alle successive modifiche del 22 marzo 2018.
Che cosa contiene il moduloL’articolo 2 del decreto elenca quattro contenuti obbligatori:
l’attestazione che il lavoratore ha ricevuto l’informativa prevista dall’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 252 del 2005;
l’indicazione delle opzioni che il lavoratore può esercitare ai sensi dell’articolo 8, comma 7-quater;
le dichiarazioni sulla posizione previdenziale già esistente, ai sensi dell’articolo 8, comma 9-bis;
le avvertenze sugli effetti dell’adesione automatica, previste dall’articolo 8, commi 7, 7-bis, 7-ter e 7-quinquies.
Lo stesso articolo stabilisce che il datore di lavoro conserva la dichiarazione resa dal lavoratore e gliene rilascia copia.
Il passaggio al formato digitaleL’articolo 1 prevede che il modulo, allegato A al decreto, sia reso disponibile anche in formato digitale sul sito del Ministero del Lavoro. Da una data che il Ministero renderà nota sul proprio sito, il TFR3 digitale potrà essere compilato online ed eventualmente notificato al datore di lavoro, nel rispetto delle regole su identificazione dell’utente, protezione dei dati personali e dematerializzazione. Le modalità tecniche di compilazione, notifica, presa in carico da parte del datore di lavoro e conservazione dei dati saranno definite con un successivo decreto del Direttore generale per l’innovazione e l’organizzazione digitale, la statistica e la ricerca.
Cosa deve fare il datore di lavoroPer ogni assunzione con decorrenza successiva al 30 giugno 2026 va consegnata al lavoratore l’informativa e raccolto il modulo TFR3 compilato. Il lavoratore ha sessanta giorni dall’assunzione per rinunciare all’adesione automatica o indicare una forma pensionistica diversa. La dichiarazione va conservata e ne va consegnata copia al lavoratore. Fino alla pubblicazione delle modalità tecniche il modulo si usa nella versione allegata al decreto.
Fonte: Ministero del Lavoro, decreto interministeriale 4 settembre 2026
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