
Il decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162, intitolato «Disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale», è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 216 del 17 settembre 2026 ed è in vigore dal 18 settembre 2026. Il testo è stato deliberato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 16 settembre 2026.
Le due aliquote e i due periodiL’articolo 1, comma 1, ridetermina l’aliquota di accisa sugli oli da gas o gasolio usato come carburante, quella prevista dall’Allegato I al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. La misura è di 572,90 euro per mille litri dal 18 al 25 settembre 2026 e di 622,90 euro per mille litri dal 26 settembre al 5 ottobre 2026.
Dal 26 settembre l’accisa aumenta quindi di 50 euro ogni mille litri rispetto alla settimana precedente. Su un rifornimento di mille litri di gasolio la sola accisa passa da 572,90 a 622,90 euro.
HVO e biodiesel: una sola settimanaIl comma 2 stabilisce che per il solo periodo dal 18 al 25 settembre 2026 la misura di 572,90 euro per mille litri si applica anche ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, a condizione che soddisfino i requisiti dell’articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014. Per questi prodotti l’aliquota ordinaria resta quella dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43. Dal 26 settembre l’allineamento non vale più.
Quanto costa allo StatoIl comma 3 valuta gli oneri dei commi 1 e 2 in 111,8 milioni di euro per il 2026 e 1,2 milioni di euro per il 2028. La copertura è disposta dall’articolo 7 dello stesso decreto.
Cosa cambia in praticaLa riduzione dell’accisa vale otto giorni. Chi acquista gasolio per autotrazione trova nel prezzo praticato dal 26 settembre i 50 euro in più ogni mille litri, oltre all’IVA che si calcola anche sull’accisa. Il 5 ottobre 2026 è il termine finale indicato dal decreto: oltre quella data, salvo nuovi interventi, torna l’aliquota ordinaria.
Fonte: Gazzetta Ufficiale, decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162, art. 1
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