<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><!-- generator=Zoho Sites --><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><channel><atom:link href="https://www.essentya.it/news/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/><title>Essentya - News</title><description>Essentya - News</description><link>https://www.essentya.it/news</link><lastBuildDate>Wed, 30 Sep 2026 12:08:04 +0200</lastBuildDate><generator>http://zoho.com/sites/</generator><item><title><![CDATA[Le scadenze fiscali del 30 settembre 2026: LIPE, UniEmens, 730 e rimborso IVA estero]]></title><link>https://www.essentya.it/news/post/scadenze-fiscali-30-settembre-2026</link><description><![CDATA[Gli adempimenti in scadenza mercoledì 30 settembre 2026: comunicazione LIPE del secondo trimestre, flusso UniEmens di agosto, istanza di rimborso IVA estera, Gruppo IVA e trasmissione del modello 730/2026.]]></description><content:encoded><![CDATA[<div class="zpcontent-container blogpost-container "><div data-element-id="elm_zgMl9i--QwWLOvsN5tXIkg" data-element-type="section" class="zpsection "><style type="text/css"></style><div class="zpcontainer-fluid zpcontainer"><div data-element-id="elm_uY1q5dbCQkmFN_6dEteB_A" data-element-type="row" class="zprow zprow-container zpalign-items- zpjustify-content- " data-equal-column=""><style type="text/css"></style><div data-element-id="elm_Z6vZXRfYR3KXFOJRljLugQ" data-element-type="column" class="zpelem-col zpcol-12 zpcol-md-12 zpcol-sm-12 zpalign-self- "><style type="text/css"></style><div data-element-id="elm_oMQEvceZSHa3k_VMo6KuWA" data-element-type="text" class="zpelement zpelem-text "><style></style><div class="zptext zptext-align-center zptext-align-mobile-center zptext-align-tablet-center " data-editor="true"><p>Mercoledì 30 settembre 2026 scadono i seguenti adempimenti.</p><p><strong>Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA (modello LIPE)</strong><br> Invio della comunicazione relativa al secondo trimestre solare del 2026. Riguarda i titolari di partita IVA tenuti alla comunicazione. <br> Fonte: <a href="https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/scadenzario/main.php?op=3&amp;entroil=30-09-2026&amp;vista=0&amp;tipologia=c1" target="_blank">Agenzia delle Entrate, Scadenzario fiscale, 30 settembre 2026, categoria Comunicazioni</a></p><p><strong>Flusso UniEmens</strong><br> Invio delle denunce retributive e contributive relative al mese di agosto. Riguarda i datori di lavoro. Il termine è l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui è scaduto il periodo di paga; il 30 settembre 2026 cade di mercoledì, quindi non c’è proroga al primo giorno non festivo. <br> Fonte: <a href="https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/diritti-e-obblighi-in-materia-di-sicurezza-sociale-nell-unione-e/per-le-imprese/Denuncia-UNIEMENS-ed-Estratto-Conto-contributivo-del-lavoratore.html" target="_blank">INPS, Denuncia UniEmens ed estratto conto contributivo del lavoratore</a></p><p><strong>Rimborso dell’IVA assolta in un altro Stato membro</strong><br> Presentazione dell’istanza di rimborso dell’IVA assolta in un altro Stato membro su beni e servizi acquistati o importati in quel Paese. Riguarda le imprese che nel 2025 hanno sostenuto spese all’estero con IVA locale. <br> Fonte: <a href="https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/scadenzario/main.php?op=3&amp;entroil=30-09-2026&amp;vista=0&amp;tipologia=f1" target="_blank">Agenzia delle Entrate, Scadenzario fiscale, 30 settembre 2026, categoria Richieste e istanze</a></p><p><strong>Gruppo IVA</strong><br> Presentazione della dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA, oppure per la revoca, con effetto dal 1º gennaio 2027. Riguarda i gruppi societari che valutano questa opzione. <br> Fonte: <a href="https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/scadenzario/main.php?op=3&amp;entroil=30-09-2026&amp;vista=0&amp;tipologia=b7" target="_blank">Agenzia delle Entrate, Scadenzario fiscale, 30 settembre 2026, categoria altro</a></p><p><strong>Modello 730/2026</strong><br> Trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate del modello 730/2026 e del modello 730-1. Riguarda dipendenti e pensionati. <br> Fonte: <a href="https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/scadenzario/main.php?op=3&amp;entroil=30-09-2026&amp;vista=0&amp;tipologia=b1" target="_blank">Agenzia delle Entrate, Scadenzario fiscale, 30 settembre 2026, categoria dichiarazioni irpef</a></p><p></p><p><em>Le informazioni contenute in questo articolo hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa. Non costituiscono consulenza fiscale, contabile o legale e non sostituiscono il parere del proprio commercialista o consulente di fiducia. Pur curando l’accuratezza dei contenuti sulla base delle fonti ufficiali disponibili, Essentya S.r.l. non risponde di eventuali variazioni normative successive alla pubblicazione.</em></p></div>
</div></div></div></div></div></div>]]></content:encoded><pubDate>Mon, 21 Sep 2026 08:34:49 +0200</pubDate></item><item><title><![CDATA[Modulo TFR3: come scelgono il trattamento di fine rapporto i lavoratori assunti dopo il 30 giugno 2026]]></title><link>https://www.essentya.it/news/post/modulo-tfr3-assunti-dopo-30-giugno-2026</link><description><![CDATA[Il decreto interministeriale 4 settembre 2026 istituisce il modulo TFR3, con cui i lavoratori del settore privato assunti dopo il 30 giugno 2026 esercitano le scelte sul trattamento di fine rapporto.]]></description><content:encoded><![CDATA[<div class="zpcontent-container blogpost-container "><div data-element-id="elm_VGnmmHA2TaqaGWTV6Wq7dw" data-element-type="section" class="zpsection "><style type="text/css"></style><div class="zpcontainer-fluid zpcontainer"><div data-element-id="elm_jUu6mT60ScCTgeDYVAxEMA" data-element-type="row" class="zprow zprow-container zpalign-items- zpjustify-content- " data-equal-column=""><style type="text/css"></style><div data-element-id="elm_kVH4W_7pRquxOmZ1me6yDA" data-element-type="column" class="zpelem-col zpcol-12 zpcol-md-12 zpcol-sm-12 zpalign-self- "><style type="text/css"></style><div data-element-id="elm_Wt_miXO_QQiw7eb4-aKZ5w" data-element-type="text" class="zpelement zpelem-text "><style></style><div class="zptext zptext-align-center zptext-align-mobile-center zptext-align-tablet-center " data-editor="true"><p>Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 214 del 15 settembre 2026 è stato pubblicato il comunicato relativo al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 settembre 2026, adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il decreto istituisce il modulo TFR3, destinato ai lavoratori dipendenti del settore privato assunti con decorrenza successiva al 30 giugno 2026. Il testo è pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro.</p><p><strong>Da dove nasce il modulo</strong>La legge 30 dicembre 2025, n. 199 ha modificato l’articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, che regola la destinazione del trattamento di fine rapporto maturando. Le modifiche introducono l’adesione automatica alla previdenza complementare, stabiliscono come si individua la forma pensionistica di destinazione, riconoscono al lavoratore la facoltà di rinunciare o di indicare una diversa forma pensionistica entro sessanta giorni dall’assunzione, disciplinano gli obblighi di comunicazione e la decorrenza dei versamenti, rafforzano gli obblighi informativi del datore di lavoro e regolano la posizione dei lavoratori che non sono di prima assunzione.</p><p>L’articolo 1, comma 205, della stessa legge stabilisce che per i lavoratori di prima assunzione con decorrenza successiva al 30 giugno 2026 queste regole si applicano dal 1º luglio 2026. Il modulo TFR3 serve proprio a dare attuazione a questa disciplina: i moduli precedenti, TFR1 e TFR2, restano legati al decreto ministeriale 30 gennaio 2007 e alle successive modifiche del 22 marzo 2018.</p><p><strong>Che cosa contiene il modulo</strong>L’articolo 2 del decreto elenca quattro contenuti obbligatori:</p><p>l’attestazione che il lavoratore ha ricevuto l’informativa prevista dall’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 252 del 2005;</p><p>l’indicazione delle opzioni che il lavoratore può esercitare ai sensi dell’articolo 8, comma 7-quater;</p><p>le dichiarazioni sulla posizione previdenziale già esistente, ai sensi dell’articolo 8, comma 9-bis;</p><p>le avvertenze sugli effetti dell’adesione automatica, previste dall’articolo 8, commi 7, 7-bis, 7-ter e 7-quinquies.</p><p>Lo stesso articolo stabilisce che il datore di lavoro conserva la dichiarazione resa dal lavoratore e gliene rilascia copia.</p><p><strong>Il passaggio al formato digitale</strong>L’articolo 1 prevede che il modulo, allegato A al decreto, sia reso disponibile anche in formato digitale sul sito del Ministero del Lavoro. Da una data che il Ministero renderà nota sul proprio sito, il TFR3 digitale potrà essere compilato online ed eventualmente notificato al datore di lavoro, nel rispetto delle regole su identificazione dell’utente, protezione dei dati personali e dematerializzazione. Le modalità tecniche di compilazione, notifica, presa in carico da parte del datore di lavoro e conservazione dei dati saranno definite con un successivo decreto del Direttore generale per l’innovazione e l’organizzazione digitale, la statistica e la ricerca.</p><p><strong>Cosa deve fare il datore di lavoro</strong>Per ogni assunzione con decorrenza successiva al 30 giugno 2026 va consegnata al lavoratore l’informativa e raccolto il modulo TFR3 compilato. Il lavoratore ha sessanta giorni dall’assunzione per rinunciare all’adesione automatica o indicare una forma pensionistica diversa. La dichiarazione va conservata e ne va consegnata copia al lavoratore. Fino alla pubblicazione delle modalità tecniche il modulo si usa nella versione allegata al decreto.</p><p>Fonte: <a href="https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/pagine/DI-del-04092026" target="_blank">Ministero del Lavoro, decreto interministeriale 4 settembre 2026</a></p><p><em>Le informazioni contenute in questo articolo hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa. Non costituiscono consulenza fiscale, contabile o legale e non sostituiscono il parere del proprio commercialista o consulente di fiducia. Pur curando l’accuratezza dei contenuti sulla base delle fonti ufficiali disponibili, Essentya S.r.l. non risponde di eventuali variazioni normative successive alla pubblicazione.</em></p></div>
</div></div></div></div></div></div>]]></content:encoded><pubDate>Mon, 21 Sep 2026 08:30:52 +0200</pubDate></item><item><title><![CDATA[Smart&Start Italia: il decreto 13 luglio 2026 aggiorna le regole per le start-up innovative]]></title><link>https://www.essentya.it/news/post/smart-start-italia-decreto-13-luglio-2026</link><description><![CDATA[Il decreto ministeriale 13 luglio 2026 modifica il D.M. 24 settembre 2014 sulla misura Smart&Start Italia, per tenere conto della nuova definizione di start-up innovativa e introdurre semplificazioni.]]></description><content:encoded><![CDATA[<div class="zpcontent-container blogpost-container "><div data-element-id="elm_se7SU9FNSVSFqB9-CYS5ww" data-element-type="section" class="zpsection "><style type="text/css"></style><div class="zpcontainer-fluid zpcontainer"><div data-element-id="elm_GqEAc_ggRzK8s1qAgVcWeQ" data-element-type="row" class="zprow zprow-container zpalign-items- zpjustify-content- " data-equal-column=""><style type="text/css"></style><div data-element-id="elm_T7K2gXIdQj6vfeP-tRkIag" data-element-type="column" class="zpelem-col zpcol-12 zpcol-md-12 zpcol-sm-12 zpalign-self- "><style type="text/css"></style><div data-element-id="elm_ESAal85SSxu4UYvcZE4zbg" data-element-type="text" class="zpelement zpelem-text "><style></style><div class="zptext zptext-align-center zptext-align-mobile-center zptext-align-tablet-center " data-editor="true"><p>Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 213 del 14 settembre 2026 è stato pubblicato il comunicato del Ministero delle Imprese e del Made in Italy relativo al decreto ministeriale 13 luglio 2026. Il decreto modifica le disposizioni per la concessione delle agevolazioni della misura Smart&amp;Start Italia, istituita con il decreto ministeriale 24 settembre 2014. Il testo integrale è pubblicato sul sito del Ministero.</p><p><strong>Perché il decreto è stato riscritto</strong>La legge 16 dicembre 2024, n. 193 ha cambiato la definizione di start-up innovativa contenuta nell’articolo 25 del decreto-legge n. 179 del 2012. Le regole di Smart&amp;Start sono state adeguate a quella definizione. Il decreto del 13 luglio 2026 introduce inoltre ulteriori semplificazioni delle procedure di valutazione dei piani di impresa e precisa come vanno considerati gli investimenti nel capitale di rischio quando la start-up chiede di convertire una quota del finanziamento agevolato in contributo a fondo perduto.</p><p>Una prima revisione della disciplina era già avvenuta con il decreto 30 agosto 2019. I criteri e le modalità di accesso, concessione ed erogazione restano definiti dalla circolare n. 439196 del 16 dicembre 2019.</p><p><strong>Chi può chiedere le agevolazioni</strong>La misura è riservata alle start-up innovative di micro, piccola o media dimensione, iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese e in possesso dei requisiti dell’articolo 25 del decreto-legge n. 179 del 2012, con sede legale e operativa in Italia. Può presentare domanda anche una persona fisica che intende costituire una start-up innovativa: in quel caso la società va costituita entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni. Possono accedere anche imprese straniere che si impegnano ad aprire almeno una sede operativa in Italia.</p><p><strong>Cosa finanzia e quanto</strong>Sono ammessi piani di impresa di importo compreso fra 100 mila euro e 1,5 milioni di euro, per impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica, immobilizzazioni immateriali come brevetti, marchi, licenze e certificazioni, servizi funzionali al piano e personale impiegato nel progetto. Entro il 20% di queste spese è ammesso un importo a copertura del capitale circolante. I piani vanno avviati dopo la presentazione della domanda e conclusi entro 24 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento.</p><p>Il finanziamento agevolato è senza interessi e copre l’80% delle spese ammissibili. Sale al 90% se la start-up è composta interamente da donne o da giovani fino a 35 anni, oppure se è presente almeno un esperto con dottorato di ricerca conseguito da non più di 6 anni e impegnato stabilmente all’estero in ricerca o didattica da almeno un triennio. La durata massima è di 10 anni. Per le start-up con sede in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia la restituzione è parziale e riguarda il 70% del finanziamento concesso. Alle imprese costituite da non più di 36 mesi alla data della domanda spettano servizi di tutoraggio tecnico-gestionale del valore di 10.000 euro.</p><p><strong>Come si presenta la domanda</strong>Lo sportello è aperto. Le domande si presentano sulla piattaforma web del soggetto gestore Invitalia.</p><p>Fonte: <a href="https://www.mimit.gov.it/it/normativa/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-13-luglio-2026-smart-start-italia-sostegno-alle-startup-innovative" target="_blank">MIMIT, decreto ministeriale 13 luglio 2026 – Smart&amp;Start Italia</a> e <a href="https://www.mimit.gov.it/it/incentivi/sostegno-alle-startup-innovative-smart-start-italia" target="_blank">scheda della misura sul sito del MIMIT</a></p><p><em>Le informazioni contenute in questo articolo hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa. Non costituiscono consulenza fiscale, contabile o legale e non sostituiscono il parere del proprio commercialista o consulente di fiducia. Pur curando l’accuratezza dei contenuti sulla base delle fonti ufficiali disponibili, Essentya S.r.l. non risponde di eventuali variazioni normative successive alla pubblicazione.</em></p></div>
</div></div></div></div></div></div>]]></content:encoded><pubDate>Mon, 21 Sep 2026 08:28:28 +0200</pubDate></item><item><title><![CDATA[Credito d’imposta autotrasporto esteso a ottobre 2026 e contributo sulle spedizioni extra UE rinviato al 1º dicembre]]></title><link>https://www.essentya.it/news/post/autotrasporto-credito-imposta-ottobre-2026-contributo-extra-ue</link><description><![CDATA[Il D.L. 17 settembre 2026, n. 162 estende a ottobre il credito d'imposta per l'autotrasporto e sposta al 1º dicembre 2026 la decorrenza del contributo sulle spedizioni di modico valore da Paesi extra UE.]]></description><content:encoded><![CDATA[<div class="zpcontent-container blogpost-container "><div data-element-id="elm_vTYBv8jVSaeBjUQbUJ5CQA" data-element-type="section" class="zpsection "><style type="text/css"></style><div class="zpcontainer-fluid zpcontainer"><div data-element-id="elm_TSl9QkbKRC-p_rlwduttPA" data-element-type="row" class="zprow zprow-container zpalign-items- zpjustify-content- " data-equal-column=""><style type="text/css"></style><div data-element-id="elm_Ll-jNuaGSMqE5nrJCwEb1Q" data-element-type="column" class="zpelem-col zpcol-12 zpcol-md-12 zpcol-sm-12 zpalign-self- "><style type="text/css"></style><div data-element-id="elm_s1TQCfj5Qy2VZjWiOiHmVw" data-element-type="text" class="zpelement zpelem-text "><style></style><div class="zptext zptext-align-center zptext-align-mobile-center zptext-align-tablet-center " data-editor="true"><p>Il decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 216 del 17 settembre 2026 e in vigore dal 18 settembre, contiene due rinvii che riguardano imprese diverse: uno allunga di un mese il credito d’imposta per l’autotrasporto, l’altro sposta in avanti di due mesi il contributo sulle spedizioni di modico valore in arrivo da Paesi fuori dall’Unione europea.</p><p><strong>Autotrasporto: il credito d’imposta copre anche ottobre</strong>L’articolo 1, comma 4, interviene sull’articolo 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 2026, n. 79: le parole «da marzo a settembre» sono sostituite con «da marzo a ottobre». Il periodo agevolato passa quindi da sette a otto mesi.</p><p>Lo stesso comma incrementa di ulteriori 21,2 milioni di euro per il 2026 l’autorizzazione di spesa dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 33 del 2026, già modificata dall’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 settembre 2026, n. 157. Il comma 5 valuta l’onere di questa estensione in 21,2 milioni di euro per il 2026.</p><p><strong>Spedizioni extra UE: contributo rinviato al 1º dicembre</strong>L’articolo 4 modifica l’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, sostituendo le parole «1º ottobre 2026» con «1º dicembre 2026». Slitta così la decorrenza del contributo previsto dall’articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.</p><p>Il contributo riguarda chi acquista o vende merce che arriva da Paesi fuori dall’Unione europea con spedizioni di modico valore. Il comma 2 dell’articolo 4 valuta gli oneri del rinvio in 40,8 milioni di euro per il 2026.</p><p><strong>Cosa cambia in pratica</strong>Le imprese di autotrasporto hanno un mese in più di spese agevolabili. Chi vende o acquista online merce proveniente da fuori Unione europea con spedizioni di modico valore ha due mesi in più prima che il contributo entri in vigore: la nuova data di partenza è il 1º dicembre 2026.</p><p>Fonte: <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/09/17/26G00181/sg" target="_blank">Gazzetta Ufficiale, decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162, artt. 1 e 4</a></p><p><em>Le informazioni contenute in questo articolo hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa. Non costituiscono consulenza fiscale, contabile o legale e non sostituiscono il parere del proprio commercialista o consulente di fiducia. Pur curando l’accuratezza dei contenuti sulla base delle fonti ufficiali disponibili, Essentya S.r.l. non risponde di eventuali variazioni normative successive alla pubblicazione.</em></p></div>
</div></div></div></div></div></div>]]></content:encoded><pubDate>Mon, 21 Sep 2026 08:25:07 +0200</pubDate></item><item><title><![CDATA[Accisa sul gasolio: 572,90 euro per mille litri fino al 25 settembre 2026, poi 622,90]]></title><link>https://www.essentya.it/news/post/accisa-gasolio-settembre-2026</link><description><![CDATA[Il decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162 fissa l'accisa sul gasolio per autotrazione a 572,90 euro per mille litri dal 18 al 25 settembre 2026 e a 622,90 euro per mille litri dal 26 settembre al 5 ottobre 2026.]]></description><content:encoded><![CDATA[<div class="zpcontent-container blogpost-container "><div data-element-id="elm_QlibMx8oTK-J3dlbhHCZnA" data-element-type="section" class="zpsection "><style type="text/css"></style><div class="zpcontainer-fluid zpcontainer"><div data-element-id="elm_za-OUyAGQFarDsycDoRQEA" data-element-type="row" class="zprow zprow-container zpalign-items- zpjustify-content- " data-equal-column=""><style type="text/css"></style><div data-element-id="elm_ww8ZH9CMQLyMV3h9MhCT7g" data-element-type="column" class="zpelem-col zpcol-12 zpcol-md-12 zpcol-sm-12 zpalign-self- "><style type="text/css"></style><div data-element-id="elm_36bIST2oQCGXd1-XSHMJsA" data-element-type="text" class="zpelement zpelem-text "><style></style><div class="zptext zptext-align-center zptext-align-mobile-center zptext-align-tablet-center " data-editor="true"><p><img src="https://stratus.campaign-image.eu/images/newsletter_essentya_2026_09_18_hero_email_zc_v1_256222000000788004.jpg" alt="Accisa sul gasolio per autotrazione, settembre 2026" style="max-width:100%;height:auto;display:none;"></p><p><img src="https://stratus.campaign-image.eu/images/newsletter_essentya_2026_09_18_hero_email_zc_v1_256222000000788004.jpg" alt="Accisa sul gasolio per autotrazione, settembre 2026"></p><p>Il decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162, intitolato «Disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale», è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 216 del 17 settembre 2026 ed è in vigore dal 18 settembre 2026. Il testo è stato deliberato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 16 settembre 2026.</p><p><strong>Le due aliquote e i due periodi</strong>L’articolo 1, comma 1, ridetermina l’aliquota di accisa sugli oli da gas o gasolio usato come carburante, quella prevista dall’Allegato I al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. La misura è di 572,90 euro per mille litri dal 18 al 25 settembre 2026 e di 622,90 euro per mille litri dal 26 settembre al 5 ottobre 2026.</p><p>Dal 26 settembre l’accisa aumenta quindi di 50 euro ogni mille litri rispetto alla settimana precedente. Su un rifornimento di mille litri di gasolio la sola accisa passa da 572,90 a 622,90 euro.</p><p><strong>HVO e biodiesel: una sola settimana</strong>Il comma 2 stabilisce che per il solo periodo dal 18 al 25 settembre 2026 la misura di 572,90 euro per mille litri si applica anche ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, a condizione che soddisfino i requisiti dell’articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014. Per questi prodotti l’aliquota ordinaria resta quella dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43. Dal 26 settembre l’allineamento non vale più.</p><p><strong>Quanto costa allo Stato</strong>Il comma 3 valuta gli oneri dei commi 1 e 2 in 111,8 milioni di euro per il 2026 e 1,2 milioni di euro per il 2028. La copertura è disposta dall’articolo 7 dello stesso decreto.</p><p><strong>Cosa cambia in pratica</strong>La riduzione dell’accisa vale otto giorni. Chi acquista gasolio per autotrazione trova nel prezzo praticato dal 26 settembre i 50 euro in più ogni mille litri, oltre all’IVA che si calcola anche sull’accisa. Il 5 ottobre 2026 è il termine finale indicato dal decreto: oltre quella data, salvo nuovi interventi, torna l’aliquota ordinaria.</p><p>Fonte: <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/09/17/26G00181/sg" target="_blank">Gazzetta Ufficiale, decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162, art. 1</a></p><p><em>Le informazioni contenute in questo articolo hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa. Non costituiscono consulenza fiscale, contabile o legale e non sostituiscono il parere del proprio commercialista o consulente di fiducia. Pur curando l’accuratezza dei contenuti sulla base delle fonti ufficiali disponibili, Essentya S.r.l. non risponde di eventuali variazioni normative successive alla pubblicazione.</em></p></div>
</div></div></div></div></div></div>]]></content:encoded><pubDate>Mon, 21 Sep 2026 08:19:08 +0200</pubDate></item></channel></rss>